Una vera e propria formula magica, costosa e anche illegale, per l’invisibilità ai danni di autovelox e telelaser. Bastano pochi clic e chiunque può acquistare online i misteriosi congegni che permettono la “sparizione dell’auto”. Peccato che siano assolutamente vietati. Si tratta di apparecchiature che rilevano e neutralizzano i segnali delle varie tipologie di autovelox, rendendo impossibile la visualizzazione della velocità di marcia da parte delle forze dell’ordine. Esistono però dispositivi 100% legali (basati sui dati di una community di utenti) che avvisano l’automobilista della presenza di un autovelox, inducendolo a rallentare e fungendo quindi da “dissuasore”, alla stregua di un cartello stradale. Questi apparecchi, così, favoriscono la sicurezza.
DISTINZIONE. L’importante è che l’apparecchio non interferisca con il buon funzionamento dei misuratori di velocità, ma si limiti ad avvisare gli automobilisti. Secondo la Corte di Cassazione, bisogna distinguere tra i dispositivi che, sul modello di un Gps, consentono una semplice mappatura dei punti in cui potrebbero essere attivi dei controlli sulla velocità e gli apparecchi che invece intercettano i segnali dei sistemi di controllo, neutralizzandoli. Solo in quest’ultimo caso ricadono nella sfera dell’illegalità.
COSA PREVEDE LA LEGGE. In base all’articolo 45, comma 9-bis, del Codice della strada, «è vietata la produzione, la commercializzazione e l’uso di dispositivi che, direttamente o indirettamente, segnalano la presenza e consentono la localizzazione delle apposite apparecchiature di rilevamento di cui all’articolo 142, comma 6, utilizzate dagli organi di polizia stradale per il controllo delle violazioni». Il riferimento è, chiaramente, a tutti quegli strumenti usati per controllare il rispetto dei limiti di velocità. «Chiunque produce, commercializza o utilizza i dispositivi di cui al comma 9-bis è soggetto, ove il fatto non costituisca reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 802 euro a 3.212 euro. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca della cosa oggetto della violazione», stabilisce sempre l’articolo 45, comma 9-ter.
REQUISITI PER ESSERE 100% LEGALI. Poiché, in base l’articolo 142, comma 6-bis, del Codice della strada, le postazioni di controllo per il rilevamento della velocità lungo la rete stradale devono essere preventivamentesegnalate e ben visibili, il dispositivo che avvisa gli automobilisti della presenza di eventuali autovelox nel tratto di strada attraversato è assolutamente legale. A patto però che rivesta solo il ruolo di assistente alla guida. Non deve quindi intercettare i segnali dei sistemi di controllo.
LA POSIZIONE DEL MINISTERO. A conferma di questa linea, c’è anche una circolare del ministero dell’Interno. «Si chiarisce che i navigatori satellitari per auto-motoveicoli non sono soggetti alla disciplina di cui all’art. 45, commi 9-bis e 9-ter, del Codice della strada, se sono idonei solo a registrare preventivamente le localizzazioni dei presunti siti dove si svolgono i servizi di controllo della velocità, ovvero delle apparecchiature in postazione fissa, e a restituire tali informazioni in occasione del transito nei pressi delle località precedentemente memorizzate», si legge nel provvedimento. Tutto legale, quindi, fino a quando questi dispositivi elettronici si limitano a svolgere solo una funzione di avvertimento sulla possibilità che in quel tratto di strada specifico vengano eseguiti controlli sul superamento dei limiti di velocità. Svelato l’arcano, occhio a non confondersi, stando sempre dalla parte della legalità.
Vincenzo Bonanno