Ecco la miniguida Coyote che illustra le regole valide fino al 2 giugno per gli spostamenti tra le regioni italiane e tra l’Italia e l’Estero.
Fino al 2 giugno, consentiti spostamenti tra le Regioni solo per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza
Tutte le persone che raggiungono il territorio abruzzese con giusto titolo, provenienti da altre regioni italiane, devono segnalare la propria presenza sul territorio regionale, attraverso la modalità telematica (www.regione.abruzzo.it/censimento-monitoraggio-arrivizona-rossa) oppure telefonica (800 595 459), oppure al Comune di residenza (o di domicilio laddove non coincidente) o dimora di destinazione nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta, ove appartenenti al Servizio Sanitario della Regione Abruzzo.
Tutte le persone, anche se asintomatiche, che fanno ingresso nel territorio regionale della Basilicata mediante qualsiasi mezzo di trasporto pubblico o privato, dopo aver soggiornato o che siano transitate in altre regioni o dall’estero e vi soggiornino anche temporaneamente, devono comunicarlo immediatamente al proprio medico di medicina generale ovvero pediatra di libera scelta ovvero al numero verde appositamente istituito dalla Regione (800996688), e sono sottoposte all’obbligo di osservare la misura della permanenza domiciliare fiduciaria per un periodo di quattordici giorni presso l’abitazione, dimora o luogo di soggiorno preventivamente indicata nella medesima comunicazione, con divieto di contatti sociali, spostamenti o viaggi, e di rimanere raggiungibili per le attività di sorveglianza.
Tali obblighi non si applicano:
La misura della permanenza domiciliare fiduciaria per un periodo di quattordici giorni non si applica ai lavoratori domiciliati o residenti in Regione Basilicata che si recano abitualmente fuori dal territorio regionale per lo svolgimento della propria attività lavorativa e che rientrano presso il proprio domicilio, abitazione o residenza durante il fine settimana o per un periodo massimo di permanenza di due giorni. Questi ultimi, all’atto del rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza sono in ogni caso tenuti ad osservare un periodo massimo di permanenza domiciliare fiduciaria di due giorni. Dette misure non si applicano ai lavoratori pendolari per spostamenti con frequenza giornaliera da o per una regione diversa.
Fino al 2 giugno 2020 sono vietati gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, da e per la Regione Calabria, salvo che per comprovate esigenze lavorative, ovvero per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso la propria residenza.
In ogni caso, i rientri dovranno essere preventivamente comunicati, attraverso il portale www.rcovid19.it, raggiungibile anche dalla pagina www.emergenzacovid.regione.calabria.it e seguiti dalla quarantena domiciliare obbligatoria a scopo precauzionale (di 14 giorni), previa prescrizione del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale territorialmente competente.
La quarantena non si applica ai rientri consentiti per movi di salute, di lavoro e per le fattispecie già esentate dalle Ordinanze regionali vigenti.
Fino al 2 giugno 2020 è fatto obbligo, salvo che l’arrivo sia motivato da comprovate esigenze lavorative (spostamenti da e per il luogo di lavoro) o da comprovati e certificati motivi di salute:
A tutti i viaggiatori in arrivo alle stazioni ferroviarie della Campania con treni che effettuano collegamenti interregionali, ovvero ai caselli autostradali, all’aeroporto o negli altri punti di accesso al territorio regionale è fatto obbligo di:
Sono consentiti gli spostamenti tra regioni da parte di residenti in province o comuni collocati a confine tra Emilia-Romagna e altre Regioni per far visita ai congiunti, con autocertificazione.
Gli spostamenti tra la Repubblica di San Marino e le regioni confinanti sono liberi. È richiesta l’autocertificazione anche per gli spostamenti tra Regioni per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.
Gli spostamenti, previa autocertificazione, sono consentiti solo dall’ex provincia di Udine alle province di Venezia e Belluno e dall’ex provincia di Pordenone alle province di Belluno, Treviso e Venezia; rimane preclusa la possibilità di spostarsi tra regioni diverse, se non per soggiornare stabilmente in un nuovo domicilio o per motivi di assoluta urgenza.
Non è necessario l’uso di protezioni delle vie respiratorie alla guida di autoveicoli o motoveicoli per gli spostamenti all’interno del territorio comunale.
Si applica quanto previsto dal decreto-legge n. 33 del 16 maggio 2020. Chiunque entri nella Regione Lazio per spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità, obblighi connessi all’adempimento di un dovere, da motivi di salute deve compilare un questionario online.
Sono autorizzati gli spostamenti tra comuni limitrofi di Regioni confinanti per consentire incontri con congiunti previa comunicazione dei Presidenti di Regione dei territori interessati ai Prefetti competenti; è fatto salvo l’obbligo di rientro in giornata all’abitazione abituale e l’autocertificazione per lo spostamento.
Rimangono vietati gli spostamenti verso altre Regioni, se non per esigenze lavorative, di assoluta urgenza, per motivi di salute o per rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza; per questi spostamenti è necessario portare con sé l’autocertificazione.
Sono consentiti gli spostamenti anche al di fuori della Regione Marche, nei limiti della provincia o del comune confinante, da parte di residenti in province o comuni collocati a confine tra Marche e altre regioni.
Sono consentiti al momento gli spostamenti tra la provincia di Pesaro e la provincia di Rimini e tra la provincia di Ascoli Piceno e la provincia di Teramo.
La Regione Marche ha dichiarato la propria disponibilità a procedere analogamente anche con i presidenti delle altre Regioni confinanti.
Fino al 24 maggio, tutti gli individui che hanno soggiornato per più di 24 ore negli ultimi 14 giorni fuori dal territorio regionale del Molise hanno l’obbligo, una volta giunti nel territorio della regione Molise:
Ai medesimi obblighi sono assoggettati, al momento del loro rientro nel territorio regionale del Molise, tutti gli individui che nel periodo di vigenza della presente ordinanza si rechino al di fuori del medesimo territorio per un periodo superiore a 24 ore.
Gli individui che soggiornano nel territorio molisano per comprovate esigenze di lavoro, di assoluta urgenza o motivi di salute sono esentati dagli obblighi sopra detti a condizione che si dotino e utilizzino dispositivi di sicurezza individuale (mascherina e guanti monouso) durante la circolazione nel territorio molisano, anche se effettuata per motivi diversi da quelli lavorativi, e, ove non ricoverati presso strutture sanitarie, applichino l’isolamento fiduciario domiciliare al di fuori dell’attività lavorativa.
Si applica quanto previsto dal decreto-legge n.33 del 16 maggio 2020.
Resta in vigore sino al 2 giugno 2020 l’obbligo di quarantena di 14 giorni per tutte le persone che rientrano in Puglia da altre regioni, senza giustificazione motivata da comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute, per soggiornare continuativamente nel proprio domicilio abitazione o residenza, e l’obbligo di comunicarlo immediatamente compilando il modulo sul portale della Regione Puglia o al proprio medico o all’operatore di sanità pubblica.
È possibile lo spostamento tra Regioni se si abita in una regione e si lavora in un’altra per esigenze lavorative, se non è possibile lavorare da casa o fruire di ferie o congedi
I viaggi da e per la Sardegna sono consentiti esclusivamente per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o motivi di salute, o per il rientro presso il proprio domicilio/abitazione/residenza.
Per potersi spostare è necessario richiedere l’autorizzazione al Presidente della Regione compilando un modulo online¸ con 48 ore di anticipo sulla prevista partenza ed il relativo esito verrà comunicato esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica del richiedente entro 12 ore dalla partenza.
Tutti i soggetti in arrivo in Sardegna dal territorio nazionale o dall’estero hanno l’obbligo di compilare l’autodichiarazione.
Tutti i soggetti in arrivo in Sardegna, a prescindere dai luoghi di provenienza, a partire dal 18 maggio 2020 hanno l’obbligo di:
Il trasporto marittimo di viaggiatori da e verso la Sicilia è limitato al soddisfacimento delle esigenze del personale delle forze dell’ordine e delle forze annate, del personale sanitario e sociosanitario nonché dei passeggeri i cui spostamenti sono riconducibili ad esigenze di lavoro, motivi di salute o assoluta urgenza.
Sono altresì assicurati gli spostamenti determinati da esigenze di rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
Il trasporto aereo di viaggiatori da e verso la Sicilia è assicurato con la penisola, esclusivamente presso gli aeroporti di Palermo e Catania mediante quattro voli AIR. I servizi automobilistici interregionali sono soppressi.
Chi arriva in Toscana da un’altra regione non è più sottoposto a isolamento fiduciario. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione, residenza in Toscana solo per coloro che hanno sul territorio regionale il proprio medico di medicina generale o il pediatra di famiglia. Non è pertanto consentito il rientro in Toscana verso le seconde case utilizzate per vacanze.
Coloro che per motivi diversi da esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute, siano arrivati in Toscana, o ci siano arrivati negli ultimi quattordici giorni, non avendo sul territorio toscano il proprio medico o pediatra di famiglia, in presenza di sintomi, facciano rientro al proprio domicilio, abitazione o residenza. Qualora quest’ultimi soggetti accedano ad un pronto soccorso del Servizio Sanitario Toscano, in carenza di uno stato di salute che necessiti di ricovero, saranno invitati a farsi prendere in carico dal proprio Medico o Pediatra del luogo di domicilio, abitazione o residenza fuori Toscana, presso il quale dovranno recarsi.
A decorrere dal 3 giugno cessa di avere efficacia il divieto di rientro in Toscana verso le seconde case utilizzate per vacanza.
È consentito spostarsi in altre regioni solo con l’autocertificazione.
Si può uscire dalla Regione solo per ragioni di lavoro, di studio, di salute, per incontrare il proprio compagno o la propria compagna o i propri familiari, per motivi di assoluta urgenza e per tutti gli altri motivi previsti dalla normativa statale. È in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
A partire dal 3 giugno, la libertà di movimento tra le regioni sarà completamente ripristinata.
Rientrano tra gli spostamenti consentiti, da giustificare tramite apposita autocertificazione, quelli dei cittadini residenti/domiciliati nei comuni provinciali confinanti con la Regione del Veneto (province di Verona, Belluno e Vicenza) e viceversa sia per andare a trovare i propri congiunti che risiedono o hanno il domicilio nei territori comunali posti al di là del rispettivo confine con la Regione del Veneto sia per raggiungere detti territori comunali al fine di fruire di tutte le attività economiche ivi aperte.
Non sussiste obbligo mascherina nei viaggi su mezzo privato da soli o in presenza di un familiare convivente.
A decorrere dal 25 maggio 2020, previa comunicazione congiunta da parte dei sindaci dei Comuni tra loro confinanti ai Prefetti competenti, è ammesso lo spostamento anche al di fuori della Regione Umbria, nei limiti del comune confinante, da parte di coloro che abitano in comuni collocati a confine tra Umbria e altre Regioni, finalizzato alle visite a congiunti. Tale disposizione è applicabile solo in presenza di analoga ordinanza da parte del Presidente della Regione confinante (al momento solo la Regione Marche ha adottato un’ordinanza in materia).
Si applica quanto previsto dal decreto-legge n.33 del 16 maggio 2020.
È ammesso lo spostamento per visite a congiunti anche al di fuori della Regione del Veneto, nei limiti della provincia o ex provincia confinante, da parte di residenti in province collocate a confine tra Veneto e le altre Regioni o Province Autonome (al momento non sono consentiti spostamenti solo con le province confinanti della Regione Lombardia).
Fino al 2 giugno 2020, sono vietati gli spostamenti da e per l’estero, con mezzi di trasporto pubblici e privati, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza per motivi di salute negli ulteriori casi individuati con provvedimenti per il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
Gli spostamenti tra lo Stato della Città del Vaticano o la Repubblica di San Marino e le regioni con essi confinanti non sono soggetti ad alcuna limitazione. Fino al 2 giugno chiunque intenda fare ingresso in Italia, tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacunare, ferroviario o terrestre o con mezzo privato, è tenuto, ai fini dell’accesso al servizio, a consegnare al vettore all’atto dell’imbarco una dichiarazione con l’indicazione chiara e dettagliata, tale da consentire di verificare da parte dei vettori o armatori:
Le persone, che fanno ingresso in Italia anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicarlo immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l’abitazione o la dimora indicata all’atto dell’imbarco.
In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, sono obbligate a segnalare tale situazione con tempestività all’Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati. Come precisato dal Ministero degli Affari esteri, le disposizioni per chi entra in Italia dall’estero (autodichiarazione per gli spostamenti in Italia, autocertificazione sui motivi del viaggio, segnalazione dell’ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio, divieto di prendere mezzi di trasporto pubblici, quarantena di 14 giorni) non valgono per i lavoratori transfrontalieri, il personale sanitario e gli equipaggi di trasporto passeggeri e merci.
A decorrere dal 3 giugno 2020, non sono soggetti ad alcuna limitazione gli spostamenti da e per i seguenti Stati: Stati membri dell’Unione Europea, Stati parte dell’accordo di Schengen, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, Andorra, Principato di Monaco.
Dal 3 al 15 giugno 2020, restano vietati gli spostamenti da e per Stati e territori diversi da quelli al punto precedente, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute. Resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
A decorrere dal 3 giugno 2020, gli obblighi di comunicazione si applicano esclusivamente alle persone fisiche che fanno ingresso in Italia da Stati o territori esteri diversi da quelli al punto precedente ovvero che abbiano ivi soggiornato nei 14 giorni anteriori all’ingresso in Italia.