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Guida senza patente: quali sono le sanzioni?

Non ci si può mettere alla guida di un’automobile senza essere in possesso di una regolare patente di guida, la quale deve essere sempre portata con sé, ogni volta che ci si mette al volante. È un’ovvietà. Eppure le Forze dell’ordine si trovano non di rado a sanzionare dei conducenti che, per le più differenti ragioni, sono alla guida senza patente. Le multe non sono sempre uguali: in alcuni casi sono poco più che simboliche, mentre altre volte possono trasformarsi in sanzioni enormi. Vediamo insieme quali sono le multe per chi si mette alla guida senza patente!

Guida senza patente: due casi principali

Ci sono essenzialmente due situazioni differenti in cui una persona può essere trovata alla guida senza patente. La prima, la più frequente e la meno grave, è quella in cui il conducente è senza licenza per il semplice fatto di essersela dimenticata da qualche parte. Il documento non si trova nell’automobile, ma esiste da qualche parte (sul comodino, in ufficio, nello zaino lasciato a casa e via dicendo). Si tratta, insomma, di una dimenticanza, e non di una trasgressione grave o pericolosa. Tutt’altro discorso, invece, deve essere fatto per chi si mette alla guida senza patente perché non ne è provvisto. Tale è la situazione di chi non ha mai conseguito la licenza di guida e di chi, invece, se l’è vista revocare. Ovviamente queste due diverse situazioni portano a sanzioni molto differenti.

Patente di guida dimenticata, ecco le sanzioni

Partiamo con il caso più frequente di guida senza patente, ovvero quello relativo a una dimenticanza. Si tratta di una trasgressione in buona fede che, come recita il Codice della Strada all’articolo 180, viene punita con una sanzione di soli 41 euro (la quale si riduce a 28,70 euro se viene pagata entro 5 giorni). Il funzionamento è semplice: al momento del fermo, la Polizia controlla nel proprio database se il conducente smemorato risulta patentato. In questo caso, si ha la certezza che si tratta di una ‘innocente dimenticanza’. La persona in questione è obbligata a presentarsi nei giorni successivi in un qualsiasi caserma per esibire la propria patente. E se questa presentazione tardiva della patente di guida non avvenisse? In questo caso, arriverebbe una seconda multa ben più salata: il conducente doppiamente smemorato rischia infatti una sanzione di 419 euro.

La guida senza patente, da reato a violazione amministrativa

Non sempre la guida senza patente è frutto di una dimenticanza. In alcuni casi la patente del conducente non esiste, da nessuna parte. Stiamo quindi parlando di una persona che non può in nessun caso mettersi al volante di un’automobile, e che sta dunque commettendo una trasgressione grave. Non a caso, per molti anni, la guida senza patente è stata considerata un reato. É stato così a partire dal primo gennaio nel 1993, fino al 1999, anno in cui, con il Decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, la guida senza patente venne depenalizzata. Si decise infatti che la guida senza patente doveva essere sanzionata solamente a livello amministrativo, con una multa da 4 milioni delle vecchie lire. Ma la storia convulsa di questo dettaglio del Codice della Strada non si ferma qui. Nel 2007, con la legge del 2 ottobre n.160, la guida senza patente torna infatti a essere un reato, con un’ammenda fino a 9.032 euro. Nel 2016 il capitolo più tormentato del Codice della Strada nella storia recente torna a essere modificato, con una nuova depenalizzazione – seppure non totale – della guida senza patente. Quando, quindi, guidare senza patente è una semplice sanzione amministrativa? E quando, invece, costituisce un reato?

La sanzione amministrativa per chi guida senza avere la patente

Cerchiamo di capire cosa significa guidare senza patente, escludendo l’ipotesi della semplice dimenticanza del documento. Deve essere considerata come guida senza patente quella di un conducente che non ha mai conseguito questa licenza, nonché quella di una persona che si è vista revocare il permesso di guida. E ancora, è questa la situazione in cui si trova chi non ha potuto rinnovare la patente, non potendo vantare i necessari requisiti fisici prescritti dalla legge. Rientra nella medesima categoria chi guida un veicolo che richiede una patente diversa da quella posseduta: un patentato B che guida un tir, per esempio, va incontro a una multa per guida senza patente. Lo stesso vale per i titolari di una patente estera (UE o SEE) scaduta e residenti in Italia da più di un anno, nonché per i titolari di patente estera non riconosciuta (art. 135, comma 7, e 136-ter, comma 3).

La sanzione amministrativa per chi guida senza patente

Pur non essendo un reato, la guida senza patente è considerata una trasgressione grave. Non deve quindi stupire l’ammontare della sanzione amministrativa: si parla infatti di una sanzione da 5.000 euro. Nel caso in cui il veicolo non sia di proprietà di una persona terza estranea alla violazione, è possibile vedersi ridurre la sanzione fino a 3.500 euro, pagando entro 5 giorni dalla notifica. Se invece il pagamento della sanzione non viene effettuato entro 60 giorni, la multa viene alzata a 15.000. Oltre alla sanzione, è prescritto il ritiro della carta di circolazione, nonché quello della patente eventualmente posseduta dal trasgressore. Infine, nel caso in cui il multato sia anche proprietario del veicolo, quest’ultimo viene sottoposto a un fermo amministrativo.

Quando la guida senza patente è un reato

Si è detto che la guida senza patente è stata depenalizzata, ma non del tutto. Costituisce ancora un reato la reiterazione della guida senza patente nel corso di un biennio. In questo caso, la recidiva viene punita con l’arresto fino a un anno. E ancora, è reato la guida sprovvista di patente da parte di un individuo sottoposto a misura di prevenzione. In questo caso non si applica la semplice sanzione amministrativa, né la ‘normale’ sanzione penale. Il trasgressore, in questo caso, può essere arrestato per un minimo di 6 mesi e per un massimo di 3 anni. Alla denuncia e all’arresto, in entrambi i casi, si sommano il ritiro della carta di circolazione e, nel caso in cui il conducente si anche il proprietario del veicolo, la sua confisca.

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