Con l’arrivo della bella stagione tornano le belle giornate da dedicare ai giri in bicicletta. Non sempre, però, l’itinerario previsto permette di partire direttamente da casa con la propria due ruote. Molto spesso quindi si desidera caricare la bicicletta in auto per spostarsi a motore fino al luogo di partenza, per passare poi dal volante al manubrio. Ma quali sono le opzioni concrete per il trasporto bici sull’auto? E cosa dice il Codice della Strada a riguardo? Vediamo regole ed eventuali sanzioni.
Di certo, quando si parla del trasporto bici sull’auto, l’opzione migliore sarebbe quella di caricare la bici direttamente all’interno del veicolo, smontando la ruota posteriore. Questo permette di mettere al sicuro la bici, di metterla al riparo da insetti, smog e agenti atmosferici. Non è però sempre possibile, per l’oggettiva mancanza di spazio. Ecco allora che ci sono i vari portabici per auto, che possono prendere diverse posizioni. Ci sono i tipici portabici per il tetto dell’auto, che permettono di fissare rapidamente una o più biciclette i posizione verticale sopra al veicolo. Nel caso di veicolo alti, come fuoristrada, SUV o monovolumi, si predilige spesso la soluzione posteriore, a partire dall’uso di portabici posteriori da portellone. E ancora, è possibile optare anche per i portabici sul gancio di traino, con risultato simile. Ma non è tutto qui: chi deve trasportare più bici può optare anche per il trasporto su carrello, opzione che però è decisamente più costosa. Vediamo ora le regole specifiche da rispettare.
Cosa dice il Codice della Strada per quanto riguarda il trasporto della bici in auto? Ebbene, andare a individuare tutte le regole relative a questo aspetto non è facile come si potrebbe sembrare. La fonte è in ogni caso l’articolo 160 del Codice della Strada, piuttosto complesso: dalla sua lettura si capisce che la bicicletta deve essere considerata come un carico. I presupposti dai quali partono le regole sono peraltro piuttosto semplici: in quanto carico esterno al veicolo, la bici non deve costituire in nessun modo ostacolo per la libertà di movimento, né per la visibilità. Si capisce quindi che il carico è da considerarsi correttamente fissato nel momento in cui è perfettamente stabile, non diminuisce la visibilità del conducente e non sporge eccessivamente dal veicolo. Sulla sporgenza massima della bici, il dato da tenere presente è il limite di sagoma dell’auto, che viene stabilito sempre dall’articolo 160. Sintetizzando al massimo, le bici non possono sporgere anteriormente al veicolo, ma possono invece farlo lateralmente e posteriormente. A livello posteriore, la sporgenza deve essere minore ai 3 decimi della lunghezza del veicolo; a livello laterale, la sporgenza massima è di 30 centimetri dai fari di posizione posteriori e anteriori. In ogni caso, la sporgenza deve essere evidenziata con appositi cartelli catarifrangenti. Infine, la bici non deve andare a compromettere la visibilità della targa.
Il Codice della Strada prevede una multa di 85 euro, a cui si somma una decurtazione di 3 punti dalla patente, per bici fissate in modo scorretto. Va sottolineato che l’automobilista non potrà proseguire il viaggio fino a quando non verrà perfezionata la sistemazione del carico.