Oggi cercheremo di capire come si sta evolvendo a livello legislativo il tema della multa per la stessa infrazione, ovvero quello delle famigerate “multe seriali”. Si parla quindi di quei casi tutt’altro che rari in cui un automobilista si vede recapitare due o tre volte la medesima multa per avere trasgredito più volte alla stessa norma del Codice della Strada. Normalmente, la legge italiana prevede che ogni sanzione venga pagata singolarmente, senza sconti o semplificazioni di alcuni tipo. La situazione sta però cambiando, un po’ per una particolare sentenza di un giudice di pace, un po’ – soprattutto – per le modifiche al Codice della Strada avanzate in Parlamento a fine luglio. La situazione, lo anticipiamo, per ora non è molto chiara: cerchiamo quindi di riassumere quelle che sono le informazioni certe ad oggi disponibili.
A portare al centro della discussione il tema della milta per la stessa infrazione è stato, tra luglio e agosto, un emendamento approvato dal Senato. Si parla in particolare di una modifica emessa durante i lavori di conversione del decreto legge sulla sicurezza delle infrastrutture e dei trasporti. Il disegno di legge prevede disposizioni quali la proroga dell’uso delle mascherine FFP” sui mezzi pubblici, le opere per il Giubileo 2023 e gli interventi per lo sviluppo della mobilità elettrica. L’emendamento in questione andrebbe a modificare un passo del Codice della Strada riguardante il pagamento delle sanzioni: attualmente, va detto, la modifica risulta ancora in esame alla Camera.
Secondo quanto approvato al Senato, chi commette più volte una violazione senza contestazione immediata dovrebbe vedersi contestare una sola infrazione. Questo perché nell’illecito amministrativo in questione dovranno essere accertati anche gli illeciti dei 90 giorni antecedenti non ancora notificati. Come vedremo tra poco, però, non è effettivamente possibile parlare di un reale annullamento delle multe seriali.
Stando al correttivo di Palazzo Madama, come riportato da Il Sole 24 Ore, in caso di doppia violazione della medesima norma, fermo restando il pagamento delle spese di accertamento e di notificazione delle violazioni «dove ricorrano le condizioni per il pagamento in misura ridotta ai sensi dell’articolo 202, si applica la sanzione del pagamento di una somma pari al triplo del minimo edittale previsto per la disposizione violata, se più favorevole».
Cosa accadrebbe quindi al pagamento da parte del multato della somma dovuta alla prima notificazione? Nel momento in cui il trasgressore paga all’organo di polizia stradale che ha curato la prima contestazione, si creerebbero i presupposti per l’istanza di archiviazione. Questa dovrebbe essere presentata dal diretto interessato presso il comando di chi ha accertato tutte le violazioni assorbite entro 120 giorni dal momento della prima notificazione.
Fermo restando che ad oggi non ci sono novità dalla Camera per quanto riguarda questo specifico emendamento, alcuni considerazioni arrivano dal Comune di Verona. Qui l’assessore Michele Bertucco ha fin da subito chiesto prudenza nell’interpretare le disposizioni in materia di illeciti reiterati. Il tema è stato molto dibattuto a Verona per via di una recente sentenza di un giudice di pace, che ha definito ingiusto il pagamento di una doppia multa consegnata per un doppio ingresso in ZTL. Interpretando nel modo classico il Codice della Strada, era stata creata una doppia sanzione per via di una doppia violazione degli orari della Zona a traffico limitato del centro storico. Ritenendo entrata e uscita dalla ZTL in orari vietati come un’unica violazione, invece, il giudice di pace ha deciso per l’annullamento della seconda sanzione.
É stato proprio per il ripetersi di situazioni come questa che il Parlamento ha deciso di legiferare in materia, con un emendamento volto a vietare le multe seriali in caso di illeciti non ancora notificati. Come riportato da Verona Sera, l’assessore Bertucco aveva ritenuto «opportuno esaminare con cura il testo normativo per comprendere con esattezza il perimetro di intervento». E in effetti a chiarire leggermente la situazione è arrivata una circolare ministeriale, nella quale si spiega in quali casi dovrà essere applicato il divieto delle multe seriali.
Ed è proprio a partire da questo documento che non si può parlare di un annullamento su larga scala della multa per la stessa infrazione. Nella circolare si spiega infatti che l’eliminazione delle multe seriali è pensata solo per specifiche violazioni. Si parla nello dettaglio degli illeciti relativi alle norme costruttive o di equipaggiamento di un veicolo, o ancora di trasgressioni relative l’immatricolazione, l’assicurazione, la targa o l’omologazione. Per dissipare eventuali dubbi, nella circolare si legge che la nuova norma non si applicherà alle «violazioni riguardanti la mancanza di autorizzazione per la circolazione in specifiche aree o tratti di strada come, ad esempio, la violazione ai divieti di circolazione dei mezzi pesanti, l’accesso alle Ztl o alle aree pedonali urbane».
Fatta maggiore luce sulla questione della multa per la stessa infrazione, vale la pena aggiungere che nell’emendamento approvato al Senato si parla anche delle violazioni commesse da veicoli immatricolati all’estero. Nel caso in cui si renda impossibile procedere con l’iscrizione al ruolo o mettere in campo altre procedure di riscossione coattiva nei confronti del trasgressore, la riscossione coattiva potrà essere attivata entro 5 anni, nei confronti di chi si trovava al volante.